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REGIO DECRETO 30 giugno 1912, n. 857

Che modifica alcuni regolamenti sull'amministrazione e sul servizio postale e telegrafico. (012U0857)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  29-8-1912 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto il regolamento generale relativo al servizio postale approvato con R. decreto del 10 febbraio 1911, n. 120;
Visto le modificazioni al detto regolamento generale, approvato con R. decreto del 2 marzo 1911, n. 176;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, che approva il regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visto il decreto 22 dicembre 1910, n. 936, che approva il regolamento speciale per il personale degli uffici postali telegrafici e fono-telegrafici di 2ª e di 3ª classe e per gli agenti rurali dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Riconosciuta l'opportunità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni dei regolamenti approvati coi suindicati decreti del 14 ottobre 1906, n. 546, 22 dicembre 1910, n. 936, 10 febbraio 1911, n. 120, 2 marzo 1911, n. 176;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono

approvate le seguenti modificazioni ai suaccennati regolamenti: 1.

Art. 1

(Art. 14 regolamento 14 ottobre 1906).

(Rimane invariata tutta la prima parte dell'articolo).

Dalle Direzioni provinciali dipendono i seguenti uffici:

a) direzioni locali;

b) uffici principali e quelli considerati come tali ai sensi dell'art. 20;

c) ricevitorie di lª, 2ª e 3ª classe;

d) collettorie.

2.

Tutte le disposizioni contenute nel regolamento 14 ottobre 1906, che si riferiscono o sono applicabili agli uffici di 1ª classe, s'intendono riferibili ed applicabili agli uffici principali.

3.

(Art. 22 regolamento 14 ottobre 1906).

(Modificato).

Possono essere ricevitorie di 1ª classe quelle che hanno una rendita superiore a L. 1500 ed un'entrata per vaglia e risparmi non inferiore a L. 10.000 e possono, di conseguenza, essere istituite dovunque l'Amministrazione ritenga raggiungibile entrambi i detti limiti.

Possono inoltre essere istituite ricevitorie di 1ª classe nei Comuni che abbiano popolazione superiore a 40.000 abitanti dove già esistono ricevitorie della stessa classe o di altre classi, purché in complesso non si ecceda la proporzione di uno per 15.000 abitanti, o di uno per 10.000 nelle città di cento e più mila abitanti.

4.

(Art. 22-bis aggiunta al regolamento 14 ottobre 1906).

Possono essere ricevitorie di 2ª classe quelle che hanno una rendita tra L. 1000 e L. 1500, ed una entrata per vaglia e risparmi fra L. 6000 e L. 10000. Possono essere istituite in qualsiasi località, purché si ritengano raggiungibili i detti limiti e le spese pei servizi accessori, quando occorrono, riguardanti la distribuzione ed il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, sieno assunte dai Comuni e dagli enti interessati.

5.

(Art. 23 regolamento 14 ottobre 1906).

(Modificato).

Possono essere ricevitorie di 3ª classe quelle che hanno una rendita non superiore a L. 1000 ed una entrata per vaglia e risparmi inferiore a L. 6000, e possono essere istituite in qualsiasi località purché si presuma che la rendita basti almeno al loro mantenimento.

In via eccezionale possono essere istituite ricevitorie di 3ª classe senza il concorso delle condizioni sopra indicate, per ragioni di pubblica sicurezza, di temporanea necessità o di eccezionale convenienza.

6.

Tutte le disposizioni generali e comuni contenute nei regolamenti e nelle istruzioni in vigore che si riferiscono e sono applicabili agli uffici di 2ª e 3ª classe, s'intendono riferibili ed appplicabili alle ricevitorie di lª, 2ª e 3ª classe in quanto dette disposizioni non risultino contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Le norme e le disposizioni speciali contenute nei regolamenti e nelle istruzioni viventi che si riferiscono e sono applicabili agli uffici di 2ª classe s'intendono riferibili ed applicabili alle ricevitorie di 1ª classe ed estensibili a quelle nuove di 2ª classe.

7.

(Art. 15 regolamento 22 dicembre 1910).

(Modificato).

Togliere dal comma n. 2 le parole «nonché esclusivamente nei riguardi del ricevitore di 2ª classe e salve le eccezioni che il Ministero riconoscesse necessarie con l'incarico di procaccia o portalettere rurale».

8.

(Art. 15 regolamento 22 dicembre 1910).

(Modificato).

Minimi e massimo di retribuzione.

Compensi speciali pei servizi accessori.

1. La retribuzione minima annua dei ricevitori pei servizi postale-telegrafico e telefonico è fissata come segue:

a) ricevitorie di lª classe:

L. 1000 per le ricevitorie postali-telegrafiche, postali-fono-telegrafiche, postali-telegrafiche-fonotelegrafiche con un minimo di L. 200 pel servizio telegrafico o fonotelegrafico;

L. 800 per le ricevitorie soltanto postali;

b) ricevitorie di 2ª classe:

L. 800 per le ricevitorie postali-telegrafiche, postali-fonotelegrafiche, postali-telegrafiche-fonotelegrafiche con un minimo di L. 200 pel servizio telegrafico o fonotelegrafico;

L. 600 per le ricevitorie soltanto postali;

c) ricevitorie di 3ª classe:

L. 700 per le ricevitorie postali-telegrafiche, postali-fonotelegrafiche, postali-telegrafiche-fonotelegrafiche con un minimo di L. 200 pel servizio telegrafico o fonotelegrafico;

L. 500 per le ricevitorie soltanto postali;

L. 500 per le ricevitorie di qualsiasi classe soltanto telegrafiche o fonotelegrafiche o telegrafiche-fonotelegrafiche.

2. Ai ricevitori incaricati dei servizi accessori di cui al n. 4 dell'art. 21 è corrisposto uno speciale compenso in aggiunta alla retribuzione che loro spetterebbe giusta le norme sopraindicate ove non fossero incaricati di tali servizi.

3. Il detto compenso quando è corrisposto dall'Amministrazione, è agli effetti contabili compenetrato nella retribuzione e può essere aumentato o diminuito, aggiunto o soppresso durante il triennio.

4. Il servizio per le conversazioni telefoniche è retribuito a parte.

5. Il massimo della retribuzione annua per le ricevitorie di 1ª classe è fissato in L. 15.000.

9.

(Art. 21 regolamento 22 dicembre 1910).

(Modificato il n. 4 dell'articolo).

4. I ricevitori sono inoltre incaricati ove l'Amministrazione lo creda opportuno.....

(Il rimanente resta invariato).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Calissano.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.