stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 luglio 1912, n. 833

Che proroga il termine stabilito dall'art. 2 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (012U0833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))