stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 luglio 1912, n. 832

Concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale. (012U0832)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-8-1912 al: 14-7-1917
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a
1200.

All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-913, vengono inscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti:



1912-913. . . L. 640.000
1913-914. . . » 800.000
1914-915. . . » 960.000
1915-916. . . » 1.120.000
1916-917. . . » 1.280.000

Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avrà particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria.

Con decreto del Ministero del tesoro, sarà ripartita la somma di L. 640.000, inscritta per l'esercizio finanziario 1912-913, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

Stipendi, paghe, assegni e indennità al personale dei depositi di cavalli stalloni;

Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli;

Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero.

Per gli anni successivi detto assegnamento sarà proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilità dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.