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LEGGE 30 giugno 1912, n. 740

Concernente la protezione dei feriti e dei malati in guerra, e la tutela dei segni internazionali di neutralità. (012U0740)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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vigente al 14/05/2026
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  • Dell'uso illecito del nome e dell'emblema della Croce Rossa.
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Testo in vigore dal:  15-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000.
((2))
((Alla stessa sanzione))
soggiace chiunque contraffà o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.

((Tali sanzioni))
sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 è così modificato: [...]
a) nel primo comma le parole "è punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"".