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REGIO DECRETO 13 giugno 1912, n. 722

Col quale viene modificato l'art. 10 del R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1164, concernente la costituzione della Commissione delle prede. (012U0722)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-7-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1164, relativo alla istituzione e al funzionamento della Commissione delle prede;

Visti i RR. decreti 20 settembre 1911, nn. 1165 e 18 e 21 gennaio 1912, nn. 63 e 67, relativi alla composizione della prefata Commissione ed alla nomina dei suoi membri;

Visto il decreto dei ministri per gli affari esteri, per la marina e per la grazia e giustizia e culti, in data 11 novembre 1911, col quale fu nominato il segretario della Commissione suddetta;

Vista la legge 28 marzo 1912, n. 232, con la quale vengono autorizzate le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri degli affari esteri, della marina e della grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretate e decretiamo:

All'art. 10 del R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1164, è sostituito il seguente:

«Art. 10. - Con decreti del Nostro ministro per la marina, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà determinato l'ammontare delle indennità e degli onorari da accordarsi ai componenti della Commissione delle prede ed al segretario a carico del capitolo del bilancio della marina relativo alle spese dipendenti dalla spedizione militare in Tripolitania e Cirenaica.

«Saranno pagati a carico dello stesso capitolo i compensi al personale addetto alla segreteria, le spese per acquisto di pubblicazioni, quelle di stampa, traduzioni ed altre accessorie pel servizio della Commissione delle prede».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Di San Giuliano - Leonardi-Cattolica
- Finocchiaro-Aprile.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.