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LEGGE 27 giugno 1912, n. 704

Che fissa una maggiore assegnazione di L. 73.000 al bilancio del Ministero della marina per far fronte alle maggiori spese derivanti dai miglioramenti economici concessi ai RR. carabinieri dei RR. arsenali marittimi. (012U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))