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LEGGE 16 giugno 1912, n. 687

Riguardante la costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti. (012U0687)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-7-1912

Art. 1



Il ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, potrà conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.

Tale incarico potrà essere conferito anche a personale onorario estraneo all'Amministrazione.

A comporre questi uffici potrà essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichità e belle arti, di cui alla legge 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio.

Ai capi onorari di questi uffici verrà dato il titolo di conservatori.