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LEGGE 28 giugno 1912, n. 641

Che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. (012U0641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1912
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Testo in vigore dal: 18-7-1912
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi  per  il
R. esercito, approvato con R. decreto  14  luglio  1898,  n.  380,  e
modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216;
3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305;  19  luglio
1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21  marzo  1907,  n.  84;  13
giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn.  479,  483,  484  e  495;  5
gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n.  362;  8
maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515,
530 e  549  e  9  aprile  1911,  n.  306,  sono  recate  le  seguenti
modificazioni.