Col quale l'industria della fabbricazione della birra viene ammessa a
godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato nei riguardi
dello spirito adoperato per la soluzione refrigerante (012U0608)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)