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REGIO DECRETO 2 maggio 1912, n. 419

Col quale al tenente generale ispettore generale di cavalleria viene applicato, agli effetti della cessazione dal servizio attivo, il limite d'età stabilito per gli ispettori generali delle armi di artiglieria e del genio. (012U0419)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))