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LEGGE 4 aprile 1912, n. 305

Che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazioni. (012U0305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-5-1912
al: 13-5-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le assicurazioni sulla durata della vita umana, in  tutte  le  loro
possibili forme, sono esercitate in regime di monopolio dall'Istituto
nazionale di assicurazioni, che e' istituito con sede in Roma. 
 
  Le polizze di assicurazione  emesse  dall'Istituto  nazionale  sono
garantite dallo Stato. 
 
  L'Istituto nazionale di assicurazioni ha personalita'  giuridica  e
gestione autonoma ed e' posto sotto la  vigilanza  del  ministero  di
agricoltura, industria e commercio, che la  esercitera'  nei  modi  e
nelle forme che saranno stabilite dal  regolamento  per  l'esecuzione
della presente legge. 
 
  L'ordinamento  dell'istituto  sara'  disciplinato  da  uno  statuto
organico, che determinera' altresi' le norme  per  la  istituzione  e
l'esercizio delle sedi compartimentali e delle agenzie locali. 
 
  Lo statuto organico dell'Istituto sara' approvato con decreto reale
sentito il Consiglio di Stato.