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LEGGE 21 marzo 1912, n. 294

Che converte in legge il R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1377, col quale venne autorizzata la proroga a non oltre il 29 febbraio 1912 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-912, e che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione medesimi fino al 31 marzo 1912. (012U0294)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))