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LEGGE 21 marzo 1912, n. 191

Con la quale è data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili 3,50 e 3 per cento per provvedere a spese per le ferrovie dello Stato. (012U0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-4-1912 al: 15-12-2009
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Art. 1



Èdata facoltà al ministro del tesoro di emettere durante gli esercizi finanziari 1911-912 e 1912-913, buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibili 3,50 e 3 per cento netto, autorizzati dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato, per le nuove costruzioni di strade ferrate, e per i riscatti di ferrovie e di debiti redimibili onerosi.

L'emissione dei buoni avrà luogo nei limiti di somma stabiliti dalla detta legge 15 maggio 1910.