Con la quale è data facoltà al ministro del tesoro di emettere
buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli redimibili
3,50 e 3 per cento per provvedere a spese per le ferrovie dello
Stato. (012U0191)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)