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REGIO DECRETO 11 gennaio 1912, n. 10

Col quale viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1912 il termine indicato nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, anche per quanto riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano servizio nella Corte d'assise in Palmi. (012U0010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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