Col quale viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1912 il termine
indicato nel R. decreto 23 giugno 1910, n. 413, anche per quanto
riguarda l'indennità da corrispondersi ai giurati che prestano
servizio nella Corte d'assise in Palmi. (012U0010)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)