Col quale viene rettificato l'art. 1° del R. decreto 6 agosto 1911,
n. 1507, che fissa il numero complessivo dei capi d'istituto
effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e
ginnasi per l'anno scolastico 1911-912. (011U1508)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1912
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)