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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1508

Col quale viene rettificato l'art. 1° del R. decreto 6 agosto 1911, n. 1507, che fissa il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e ginnasi per l'anno scolastico 1911-912. (011U1508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-1912 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 agosto 1911 col quale sono istituiti i posti di ruolo per il personale insegnante e direttivo di ginnasi licei per l'anno scolastico 1911-912;

Visto che in seguito alla mancata conversione in governativo del liceo ginnasio pareggiato di Nocera Inferiore, il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli nei licei e quello dei professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli nei ginnasi vanno ridotti rispettivamente a 962 e a 1287;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 1° del nostro decreto 6 agosto 1911, col quale è stabilito il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei ginnasi per l'anno scolastico 1911-912 è rettificato nel senso che il numero dei professori ordinari e straordinari del 2° ordine di ruoli nei licei è 962 anziché 969; e quello dei professori ordinari e straordinari del 1° ordine di ruoli nei ginnasi è di 1287 anziché 1292.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Credaro.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.