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REGIO DECRETO 6 agosto 1911, n. 1507

Col quale viene approvato il numero dei capi d'istituto e dei professori ordinari e straordinari dei RR. licei e ginnasi per l'anno scolastico 1911-912. (011U1507)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-3-1912 al: 31-3-1912
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 11 e 24 della legge 8 aprile 1906, n. 142, ed il relativo regolamento;
Veduta la legge 30 giugno 1911, n. 602, che approva il bilancio di previsione della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-912;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per l'anno scolastico 1911-912 il numero complessivo dei capi d'istituto effettivi e dei professori ordinari o straordinari dei RR. licei e ginnasi è stabilito come segue:

RR. licei. - Capi d'istituto effettivi n. 98; professori ordinari o straordinari del 2° ordine di ruoli, n. 969;

RR. ginnasi - capi d'istituto effettivi n. 74; professori ordinari o straordinari del 2° ordine di ruoli n. 522; professori ordinari o straordinari del 1° ordine di ruoli n. 1292.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 21 dicembre 1911, n. 1508, è visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.