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REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1477

Che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio per la istruzione industriale commerciale. (011U1477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  18-2-1912 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto di pari data, col quale è abolito il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito presso il ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

Esso è presieduto dal ministro e composto di dodici membri; di essi otto sono scelti dal ministro fra le persone più competenti nelle questioni riguardanti l'insegnamento industriale e commerciale, quattro sono designati al ministro dai corpi scientifici e didattici indicati nell'articolo seguente fra i professori delle scuole industriali e commerciali. Fa poi parte di diritto del Consiglio il capo dei servizi dell'industria e del commercio, e, se questi servizi venissero disgiunti, faranno parte del Consiglio i due capi ad essi preposti.

Un funzionario del ministero nominato dal ministro ha le funzioni di segretario.

Il Consiglio è costituito e rinnovato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio. I consiglieri durano in carica quattro anni e si rinnovano, eccetto quelli che ne fanno parte di diritto, ogni biennio per metà.

La scadenza dei consiglieri nel primo biennio è determinata dalla sorte, nei bienni successivi dall'anzianità.

Col decreto Reale di costituzione e di rinnovazione è nominato fra i membri del Consiglio un vice presidente, che dura in carica due anni.

I consiglieri scaduti non possono essere rinnovati se non dopo trascorso un anno dalla scadenza. I consiglieri nominati in sostituzione di altri che, per qualsiasi causa, abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza del biennio, conservano, agli effetti della rinnovazione del Consiglio, l'anzianità dei loro predecessori.