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REGIO DECRETO 2 ottobre 1911, n. 1408

Col quale vengono stabilite norme per l'applicazione dell'art. 85 della legge 4 giugno 1911, n. 487, riguardante i provveditori agli studi da restituire all'insegnamento medio. (011U1408)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026