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REGIO DECRETO 10 dicembre 1911, n. 1368

Col quale vengono prorogati fino al 31 dicembre 1912 i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (011U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1912 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 29 dicembre 1910, n. 905, che proroga fino al 31 dicembre 1911, i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717, 23 dicembre 1909, n. 779 e 29 dicembre 1910, n. 905 sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1912.