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REGIO DECRETO 7 dicembre 1911, n. 1282

Che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito. (011U1282)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-12-1911 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 24 settembre 1911, n. 1023 che indice la mobilitazione di un corpo per una spedizione oltremare;
Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911 col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono poste sotto la sovranità dell'Italia;
Considerata la necessità di costituire fin d'ora la unità che dovranno presidiare la Tripolitania e la Cirenaica;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'ordinamento delle armi e corpi del R. esercito, stabilito dalla vigente legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono apportati, nel numero complessivo delle unità, gli aumenti seguenti:

a) arma di fanteria:

24 battaglioni di fanteria di linea (ciascuno di quattro compagnie);

3 battaglioni bersaglieri (ciascuno di tre compagnie);

b) arma di cavalleria:

5 squadroni di cavalleria:

c) arma d'artiglieria:

2 gruppi d'artiglieria da campagna (ciascuno di tre batterie);

4 gruppi d'artiglieria da montagna (ciascuno di tre batterie);

4 gruppi d'artiglieria da fortezza (ciascuno di tre compagnie);

d) arma del genio:

2 battaglioni del genio (ciascuno di tre compagnie).