stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 22 ottobre 1911, n. 1270

Col quale viene modificalo il regolamento 11 ottobre 1888 concernente l'arredamento dei palazzi demaniali all'estero destinati alle RR. rappresentanze. (011U1270)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-12-1911 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 26 luglio 1888, n. 5594 (serio 3ª);
Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1888, n. 5751 (serie 3ª), che approvava il regolamento per l'arredamento dei palazzi demaniali all'estero destinati alle RR. rappresentanze;

Visto

il Nostro decreto 19 maggio 1910, n. 315, che modifica il 1° paragrafo dell'art. 1 del regolamento 11 ottobre 1888: Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue, su proposta del ministro degli affari esteri d'accordo con quello del tesoro:

Art. 1

Articolo unico.

Il 1° paragrafo dell'art. 1 del regolamento 11 ottobre 1888, approvato col Nostro decreto 11 ottobre 1888, modificato col R. decreto 19 maggio 1910, n. 315, viene modificato come segue, su proposta del ministro degli esteri d'accordo con quello del tesoro:

La commissione prevista dall'art. 3 della legge numero 5594 (serie 3) del 26 luglio 1888, sarà composta, oltrechè dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri, di 14 membri, nominati dal ministro.
Ne faranno parte di diritto il direttore generalo delle belle arti, ed un rappresentante della R. amministrazione del tesoro, da designarsi dal ministro del tesoro.

Gli altri 12 membri della commissione saranno scelti per tal modo che in essa si trovino simultaneamente persone che abbiano servito nell'amministrazione degli affari esteri, o siano note per la loro competenza in cose d'arte o d'industrie artistiche o s'intendano in modo speciale di bilanci e di contabilità.

Il resto dell'articolo rimane immutato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Di San Giuliano - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.