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REGIO DECRETO 13 luglio 1911, n. 1108

Che proroga al 30 giugno 1912 gli effetti del R. decreto 14 maggio, n.632, circa la retribuzione dovuta ai titolari di alcuni stabilimenti telefonici. (011U1108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))