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REGIO DECRETO 18 settembre 1911, n. 1053

Portante la ricostituzione delle forze navali dello Stato. (011U1053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-10-1911 al: 22-9-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 gennaio 1904, n. 25 sulla costituzione delle forze navali, stazioni navali, ecc.;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le forze navali nelle acque dello Stato sono ricostituite come segue:

a) due squadre, ciascuna composta di due divisioni di navi da battaglia e relativo naviglio sottile e sussidiario;

b) una divisione navi-scuola;

c) un ispettorato delle siluranti.