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LEGGE 30 luglio 1911, n. 915

Che autorizza la maggiore assegnazione di L. 60,000 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1911-912, a titolo di contributo, da parte dello Stato, alle onoranze centenarie a Giorgio Vasari (011U0915)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))