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REGIO DECRETO 13 luglio 1911, n. 893

Che modifica il regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi (011U0893)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-9-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 18 aprile 1909, n. 487, col quale fu approvato il regolamento per il personale di custodia delle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;
Ritenuta la convenienza di modificare gli articoli 7, 22, 26 e 42 del detto regolamento;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alle disposizioni degli articoli 7, lettera g); 22, lettera a); 26, lettera a) e 42 del regolamento 18 aprile 1909, n. 487, sono sostituite le seguenti:

Art. 7, lettera g - l'attestato di licenza di scuola tecnica oppure altri titoli di studio equipollenti o superiori ed, eventualmente, i certificati comprovanti i servizi pubblici prestati;

Art 22, lettera a - perlustrare il riparto loro affidato secondo le disposizioni e gli ordini superiori, con obbligo di visitare l'intero riparto almeno ogni settimana, e di eseguire una perlustrazione notturna almeno ogni 15 giorni, ad intervalli irregolari;

Art. 26, lettera a - provvedersi a proprie spese e portare nell'esercizio delle loro attribuzioni, nei casi in cui risulti necessario, un berretto della forma e coi distintivi che verranno stabiliti.

Art. 42. - Quando l'ufficiale di bonifica debba per ragioni di servizio recarsi a distanza maggiore di 6 km. dalla propria residenza gli viene corrisposta, tanto per l'andata quanto pel ritorno, una indennità di L. 0.20 per ogni chilometro a partire dalla propria residenza.

Nei viaggi sulle ferrovie, tranvie e piroscafi, spetta agli ufficiali di bonifica in luogo della indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe, aumentato del decimo del prezzo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Sacchi - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.