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LEGGE 21 luglio 1911, n. 860

Riguardante la istruzione di sezioni di ginnasi superiori e licei moderni. (011U0860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-9-1911 al: 12-4-1923
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Art. 1



Nelle città che hanno più licei-ginnasi, o un liceo-ginnasio con un corso completo di classi aggiunte, si possono istituire sezioni di ginnasio e licei moderni. Tali sezioni formeranno parte del liceo-ginnasio presso cui saranno istituite, ma potranno essere ordinate in istituti autonomi quando sia completo il numero delle loro classi.

Nulla è innovato per le spese che sono a carico degli enti locali secondo le leggi vigenti per le aule, l'arredamento scolastico, il materiale scientifico e il personale di servizio.