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LEGGE 28 luglio 1911, n. 842

Che autorizza maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto, e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi. (011U0842)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-8-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni.

I relativi proventi saranno destinati dal 1° gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge.