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REGIO DECRETO 13 luglio 1911, n. 730

Che mantiene in vigore le disposizioni transitorie di cui all'art. 27 del regolamento per la carriera diplomatica e consolare. (011U0730)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1911 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1908, n. 712;

Visto il Nostro decreto 28 novembre 1909, n. 815;

Visto il Nostro decreto 6 maggio 1911, n. 388;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni transitorie contenute nell'art. 27 del regolamento per l'ammissione, l'avanzamento e il servizio alternato fra l'interno e l'estero nella carriera diplomatica e consolare, approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 712, colla modificazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 28 novembre 1909, n. 815, continuano ad avere vigore riferendosi all'art. 17 del nuovo regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, che riproduce le disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1908, n. 712.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - DI SAN GIULIANO.

Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.