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LEGGE 2 luglio 1911, n. 633

Che apporta le disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello. (011U0633)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-7-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1



Agli effetti delle disposizioni dei seguenti articoli ed all'atto della formazione dei quadri di avanzamento al grado di capitano di corvetta sono considerati come appartenenti ad uno stesso corso i tenenti di vascello compresi tra il più anziano degli ufficiali di ciascun corso ordinario proveniente dall'Accademia navale incluso, e il più anziano del corso ordinario successivo escluso.