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LEGGE 18 giugno 1911, n. 543

Che apporta talune modificazioni alle leggi della Cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni. (011U0543)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1911 al: 21-12-2008
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Art. 1



Spetta alla commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti l'approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima, delle gestioni annessevi e degli Istituti di previdenza, i quali rendiconti, parificati dalla Corte dei conti, saranno presentati in allegato alla relazione della commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.