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LEGGE 23 marzo 1911, n. 239

Che approva una eccedenza di impegni verificatasi sull' assegnazione del capitolo «Scuole all' estero» dello stato di previsione della spesa del Ministro degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1909 - 910. (011U0239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))