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REGIO DECRETO 29 dicembre 1910, n. 954

Che approva un'aggiunta al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito. (010U0954)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;
Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi RR. decreti 3 agosto 1908, n. 547, e 23 giugno 1910, n. 473;
Ritenuta la convenienza di sancire espressamente che agli ufficiali del R. esercito la indennità perdita cavalli può essere concessa, oltre che per cause dirette di servizio, anche per gli eventi che si verifichino quando l'ufficiale si esercita nel cavalcare, od inerenti al buon governo del cavallo, ed in casi consimili che hanno relazione col servizio;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvata l'aggiunta al regolamento per le indennità eventuali, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.