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REGIO DECRETO 28 ottobre 1910, n. 944

Che regola i lavori, gl'impianti, i trasporti e le provviste per la costituzione di una flottiglia aerea. (010U0944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-3-1911
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 16 del testo unico della legge 17  febbraio  1884,  n.
2016 (serie 3ª) sull'Amministrazione e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
 
  Vista la legge 10 luglio 1910, n. 422  che  autorizza  la  maggiore
assegnazione di L. 10,000,000 sulla parte straordinaria del  bilancio
della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 da servire  per  la
costruzione di  dirigibili,  aeroplani,  relativi  impianti,  lavori,
trasporti e indennita' speciali al personale; 
 
  Riconosciuta l'opportunita'  di  disciplinare  con  apposite  norme
l'esecuzione in economia dei lavori, degli impianti, dei trasporti  e
delle provviste occorrenti alla costituzione della flottiglia aerea; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso in adunanza del  di'
8 ottobre 1910, n. 1852 (sezione 3ª finanze); 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro, segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra, fatta d'accordo col ministro segretario di Stato
per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I lavori, gl'impianti, i trasporti e le provviste che, a  norma  di
quanto e' previsto dalla legge 10 luglio 1910, n. 422 di  concessione
di fondi straordinari per la costituzione di  una  flottiglia  aerea,
possono   essere   eseguiti   in   economia,   sotto   la   immediata
responsabilita' degli ufficiali del genio preposti a  tale  servizio,
saranno approvati di volta in volta con decreto  del  ministro  della
guerra, in base ad un regolare estimativo della spesa e sul  conforme
parere del comandante del battaglione specialisti del genio, espresso
in apposito rapporto.