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LEGGE 30 dicembre 1910, n. 910

Per la proroga della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12. (010U0910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))