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LEGGE 29 dicembre 1910, n. 905

Per la proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n.4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue. (010U0905)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262, 24 dicembre 1903, n. 494, 22 dicembre 1904, n. 658, 28 dicembre 1905, n. 597, 30 dicembre 1906, n. 644, 22 dicembre 1907, n. 786, 24 dicembre 1908, n. 717 e 23 dicembre 1909, n. 779, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Fani.

Visto, Il guardasigilli: Fani.