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LEGGE 30 dicembre 1910, n. 901

Per la proroga di un altro anno del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna. (010U0901)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-1-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il concorso governativo, previsto dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1911, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Per i comuni della Calabria e della Basilicata sarà inoltre osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Facta - Tedesco.

Visto, Il guardasigilli: Fani.