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REGIO DECRETO 20 novembre 1910, n. 817

Che approva l'annesso elenco dei canoni d'abbonamento ai dazi di consumo governativi per i comuni delle provincie di Ancona, Arezzo, Bergamo, Brescia, Cagliari, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Modena, Pavia, Reggio d'Emilia, Teramo e Vicenza. (010U0817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-12-1910
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 luglio 1905, n. 323, che fissa le modalita' per il
consolidamento  a  favore  dello  Stato,  dei  canoni   comunali   di
abbonamento ai dazi di consumo governativi per  un  decennio  dal  1°
gennaio 1906; 
 
  Viste le disposizioni degli articoli 105 e seguenti del testo unico
di legge  sui  dazi  interni  di  consumo  7  maggio  1908,  n.  248,
riguardanti la revisione dei detti canoni per il quinquennio  dal  1°
gennaio 1911 al 31 dicembre 1915; 
 
  Veduta la relazione sui lavori compiuti dalla Commissione  centrale
incaricata ai sensi  dell'art.  109  del  succitato  testo  unico  di
rivedere e rendere definitivi, agli effetti del quinquennio 1911-915,
i detti canoni; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro,  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' approvato l'elenco dei canoni di abbonamento ai dazi di  consumo
governativi, riveduti e resi definitivi per il  quinquennio  1911-915
dalla summentovata Commissione centrale, per i Comuni compresi  nelle
provincie di Ancona, Arezzo, Bergamo, Brescia, Cagliari, Como, Cuneo,
Ferrara, Firenze, Grosseto, Livorno, Modena, Pavia, Reggio  d'Emilia,
Teramo e Vicenza. 
 
  Il  detto  elenco,  vidimato,   d'ordine   Nostro,   dal   ministro
propenente,  viene  unito  al  presente  decreto  per   farne   parte
integrante. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 novembre 1910. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                               Facta. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Fani.