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REGIO DECRETO 9 agosto 1910, n. 726

Che apporta modificazioni al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sul R. esercito (010U0726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le leggi 8 maggio 1910, n. 213 e 23 giugno 1910, n. 337, che approvano maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910;
Vista la legge 23 giugno 1910, n. 338, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515, che reca modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito;
Vista la legge 19 giugno 1910, n. 327, che approva maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910;
Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



a) Il primo comma dell'art. 2 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è modificato come segue:

«Il ministro della guerra, sempre quando lo richiedano le esigenze delle località nelle quali i servizi si svolgono, ha facoltà di aumentare l'indennità di trasferta di non oltre un quarto per gli ufficiali in campagna geodetica o topografica».

b) Dopo l'art. 5 dello stesso R. decreto è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis. - Il ministro della guerra può aumentare, caso per caso, e sino ad un massimo di L. 50, la indennità giornaliera di missione all'estero per gli ufficiali comandati in servizio di rimonta fuori del continente europeo».