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LEGGE 21 luglio 1910, n. 580

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata. (010U0580)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1910 al: 24-1-1911
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Art. 1



Il Governo del Re potrà valersi fino al 31 dicembre 1910 della facoltà datagli dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, dall'art. 60 della legge 31 marzo 1904, n. 140, dall'art. 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e dall'art. 36 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la concessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata.

La concessione dovrà comprendere:

1° la costruzione e l'esercizio delle linee:

a) Bari-Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-Atena, escluso il 1° e 2° lotto del tronco Altamura-Matera;

b) Potenza-Laurenzana-Vallo del Sinni-Nova Siri, escluso il tronco Guardia Perticara-Armento-San Martino, comune alla linea precedente;

c) Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano;

d) Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, escluso il tronco Castrovillari-Spezzano;

e) Cosenza-Cotrone per la Sila;

f) Porto Santa Venere-Monteleone-Serra Mongiana con diramazione a Soverato;

g) Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

h) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica;

i) Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro;

2° l'esercizio dei tronchi ora in costruzione a cura diretta dello Stato:

a) Altamura-Matera (1° e 2° lotto);

b) Castrovillari-Spezzano Albanese;

c) Pietrafitta-Rogliano;

3° l'esercizio delle seguenti linee e tronchi, previa interposizione del binario ridotto entro il normale:

a) Sicignano-Lagonegro;

b) Gravina-Altamura;

e) Pietragalla-Potenza;

d) Cosenza-Rende San Fili;

e) Rende San Fili-Sibari;

f) Soverato all'incontro della Rogliano con la Sant'Eufemia-Catanzaro;

g) Cosenza-Pietrafitta.

Per i tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci è autorizzata la costruzione del binario ridotto indipendente, utilizzando in tutto od in parte la sede delle ferrovie di Stato.

Fermo restando il termine indicato nel 1° comma del presente articolo alla concessione della linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro, il Governo potrà provvedere anche separatamente nei limiti delle sovvenzioni di cui all'art. 2, comma b).