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LEGGE 17 luglio 1910, n. 547

Provvedimento riguardante modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno. (010U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 23-8-1910
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno e' stabilita
nelle misure seguenti: 
 
    1. Per ogni quintale di zucchero di prima classe: 
 
      a) L. 71.15 dal 1° luglio 1911; 
 
      b) L. 72.15 id. 1912; 
 
      c) L. 73.15 id. 1913; 
 
      d) L. 74.15 id. 1914; 
 
      e) L. 75.15 id. 1915; 
 
      f) L. 76.15 id. 1916. 
 
    2. Per ogni quintale di zucchero di seconda classe: 
 
      a) L. 68.20 dal 1° luglio 1911; 
 
      b) L. 69.20 id. 1912; 
 
      c) L. 70.20 id. 1913; 
 
      d) L. 71.20 id. 1914; 
 
      e) L. 72.20 id. 1915; 
 
      f) L. 73.20 id, 1916.