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LEGGE 17 luglio 1910, n. 523

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari. (010U0523)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-8-1910 al: 31-12-1918
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra è autorizzato a vendere al comune di Savona l'immobile detto ex-reclusorio militare e il fabbricato della caserma «Umberto I», restituendo al Comune il fabbricato della caserma comunale «Agostino Ricci» già cedutale in uso gratuito, e ricevendo in permuta alcuni terreni della piazza darmi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350,000, giusta il compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona colla deliberazione del 18 giugno 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Spingardi - Facta.

Visto, Il guardasigilli Fani.