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LEGGE 17 luglio 1910, n. 511

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari e modificazioni alla legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. (010U0511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  14-8-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonché le masse individuali sono abolite.

Al fabbisogno delle truppe e dei vari servizi dell'esercito si provvede direttamente con gli stanziamenti annuali del bilancio.