stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 luglio 1910, n. 480

Adozione del «carato metrico» del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose. (010U0480)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1910
Il Regio Decreto 9 agosto 1911, n. 1020, ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra il vigore il 01/01/1912.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  10-8-1910

Art. 1



L'unità di massa per il commercio delle perle fine e delle pietre preziose, è il «carato metrico» del peso di 200 milligrammi.

L'uso della parola «carato» per indicare pesi diversi, è proibito.