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LEGGE 7 luglio 1910, n. 478

Convenzione con la Compagnia «Eastern Telegraph» per la proroga della concessione riguardante l'esercizio e la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e Milazzo-Lipari, Lipari-Salina e Bagnara-Torre di Faro. (010U0478)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  10-8-1910

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 31 maggio 1910, l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la «Eastern Telegraph Company Limited» il 12 marzo 1910, per l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini della Compagnia fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione da parte della Compagnia stessa dei cavi dello Stato fra Milazzo e Lipari, fra Lipari e Salina e fra Bagnara e Torre di Faro (dieci comunicazioni).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - TEDESCO - FACTA - LEONARDI-CATTOLICA - CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: FANI.