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LEGGE 13 luglio 1910, n. 466

Provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (010U0466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1



I mutui ipotecari da concedere, a termini dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per le ricostruzioni, nuove costruzioni e per le riparazioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei comuni delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina, che saranno indicati con decreto Reale, non potranno rispettivamente superare il valore degli edifici o parte di edifici distrutti, od i due tarzi del valore di quelli danneggiati.

Tale valore per le città di Messina e Reggio Calabria sarà desunto dall'ultimo imponibile catastale anteriore al terremoto del 28 dicembre 1908, capitalizzato al tasso dell'1.50 per cento. Per gli edifici non ancora soggetti ad imposte delle predette due città, e per quelli situati in tutti gli altri Comuni il valore sarà determinato secondo le norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Il valore cosi fissato in tutti i casi sarà aumentato di un terzo per le maggiori spese imposte dalle norme tecniche di ricostruzione.

In ogni modo il mutuo non potrà giammai eccedere l'ammontare della spesa prevista per la nuova costruzione, la costruzione o la riparazione dell'edificio.