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LEGGE 10 luglio 1910, n. 443

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria. (010U0443)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1911 al: 31-12-1926
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Art. 1



Al servizio tecnico d'artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali dell'arma e ufficiali generali costituenti il ruolo speciale tecnico di cui all'art. 2 seguente.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico d'artiglieria e prestato lodevolmente per due anni il servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.