stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 giugno 1910, n. 305

Aumento del limite massimo delle annualità per le pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910. (010U0305)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))