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REGIO DECRETO 19 maggio 1910, n. 293

Relativo alle indennità spettanti al personale dei R. corpo delle miniere. (010U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-7-1910
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il Nostro decreto del 29 luglio 1909, n. 605, col  quale,  in
applicazione dell'art. 4, comma 2°, della legge del 9 luglio 1908, n.
403, esteso al R. corpo delle miniere con  la  legge  del  1°  luglio
1909, n. 434, sono stabiliti gli aumenti d'indennita'  da  concedersi
agli ufficiali del corpo medesimo, per pernottazioni fuori della loro
residenza, nelle gite che debbono fare per ragioni di servizio; 
 
  Visto il Nostro decreto del 21 novembre 1909, n. 747, che fissa  le
indennita' di missione al personale delle Amministrazioni  dipendenti
dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; 
 
  Ritenuta la opportunita' di equiparare la misura  delle  indennita'
spettanti agli ufficiali del corpo predetto, nelle gite che  eseguono
per ragioni di servizio, a quelle degli  altri  corpi  tecnici  posti
alla dipendenza del Dicastero sopra menzionato; 
 
  Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per l'agricoltura,
l'industria ed il commercio; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nelle gite che gli ufficiali del R. corpo  delle  miniere,  esclusi
gli ispettori superiori, debbono fare per ragioni di servizio, e  che
richiedono piu'  di  un  giorno  di  assenza  dalla  loro  residenza,
computato ciascun giorno fra una mezzanotte e  la  successiva,  sara'
corrisposto per ogni  pernottazione  l'aumento  di  due  terzi  sulle
indennita' giornaliere stabilite secondo i vari  gradi  e  secondo  i
casi, dal primo, o dall'ultimo comma  dell'articolo  21  della  legge
sull'ordinamento del corpo reale del genio  civile  (testo  unico,  3
settembre 1906, n. 522), estesa al corpo reale delle miniere  con  la
legge 5 luglio 1908, n. 408 e col  Nostro  decreto  del  20  dicembre
1908, n. 828.