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LEGGE 2 gennaio 1910, n. 5

Concernente la costruzione o ricostruzione delle strade di allacciamento per i Comuni isolati a sensi della legge 15 luglio 1906, n. 383. (010U0005)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))